DETTAGLI DIMENTICATI?

Il processo tributario è ispirato ai principi processual-civilistici, ma rispetto ad essi presenta importanti differenze.

Infatti il contenzioso tributario è un processo:

  • dispositivo, perché la materia del contendere è delineata dalle parti e non può essere modificata dal giudice;
  • di impugnazione, perché è sempre instaurato mediante impugnazione di un atto emanato dalla amministrazione finanziaria o da altro ente creditore.

Dalla natura impugnatoria del processo tributario deriva che:

  • il ricorso introduttivo è ammissibile sole se presentato entro i termini decadenziali previsti;
  • l'estinzione del processo produce la definitività dell'atto impugnato;
  • non sono possibili le azioni di accertamento.

Importanza decisiva per il buon esito di una difesa tributaria, oltre alla conoscenza e al ferreo rispetto del rito, rivestono i motivi di fatto e di diritto per i quali si chiede l'annullamento dell'atto impugnato presso le Commissioni Tributarie Provinciali, in primo grado, ed eventualmente presso quelle Regionali in appello o, in definitiva, presso la competente sezione tributaria della Corte di Cassazione per i soli motivi di legittimità. Motivi "vincenti" possono derivare solo da una approfondita conoscenza della legislazione speciale relativa ai singoli tributi, alle modalità di determinazione, dichiarazione e accertamento del reddito per privati e imprese, alle modalità di notificazione degli atti ecc.

TORNA SU