Annosa questione delle più infiammate assemblee condominiali è la ripartizione delle spese di rifacimento dei balconi. La vulgata comune vuole che la soletta del balcone sia bene privato del singolo condomino, mentre il frontalino della soletta stessa sia un elemento della facciata del fabbricato, contribuendo al suo disegno architettonico, e che quindi le due voci di costo vadano rispettivamente addebitate al singolo condomino (soletta) e all’intero condominio (frontalino). Ma è corretta tale interpretazione? Ed è univoca?
Consolidata giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha invero chiarito che, pur essendo in linea generale condivisibile il criterio sopra esposto, in realtà il frontalino può essere considerato bene comune condominiale solo quando, per le sue caratteristiche estetiche, stilistiche e di decoro, contribuisca effettivamente al disegno architettonico complessivo della facciata del fabbricato. Quindi, con tutte le difficoltà interpretative del caso, non apparirebbe del tutto infondato il criterio per il quale il rifacimento di uno o pochi frontalini di balconi inseriti in un fabbricato di basso o di nessun particolare pregio architettonico (per motivi, ad esempio, quali la perdita della uniformità della facciata a seguito di interventi abusivi e/o illegittimi susseguitisi nel tempo), veda addebitato il relativo costo al singolo condomino proprietario esclusivo del relativo balcone.
In conclusione, anche se la maggior parte delle sentenze in materia evidenzia sempre e comunque la funzione decorativa del frontalino e quindi la sua natura condominiale, in presenza di oggettive situazioni di fatto tale criterio generale può essere posto validamente in discussione.