La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2246/2018, ha sostenuto l’illegittimità di un atto di rettifica del valore dell’area edificabile, fondato sulla stima dell’Ufficio tecnico erariale, se non sono stati indicati dettagliatamente gli estremi utilizzati per il confronto con gli altri immobili. Risultano irrilevanti anche il valore Ici utilizzato dal Comune e l’iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo, poiché non provano la correttezza del maggior valore attribuito dall’Ufficio, se sono smentiti dal contribuente stesso.
Rettifica del valore dell’area edificabile
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Direzione
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mercoledì, 31 Gennaio 2018
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