La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza 08.03.2018 n. 470/9/18, ha affermato che il ritardo di un solo giorno nel pagamento del tributo è sintomatico di assenza di intenzionalità e pertanto non può essere sanzionato.
Tale principio, pur non costituendo fonte normativa, accoglie un orientamento di ragionevolezza più vicino alle esigenze del contribuente nella gestione degli aspetti fiscali del suo patrimonio mobiliare, immobiliare e di impresa.