In base al testo dell’art. 10, primo comma, n. 8), del D.P.R. n. 633 del 1972, risultante dalle modifiche
apportate dal decreto-legge n. 83 del 2012, la regola generale prevista per le locazioni di fabbricati
abitativi è l’esenzione Iva, salva la possibilità di applicare l’imposta, previa opzione del locatore
espressa nel relativo contratto di locazione, alle seguenti operazioni:
• locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi;
• locazioni di fabbricati abitativi destinati ad “alloggi sociali” come definiti dal D.M. 22 aprile
2008.