• Il Mise e l’Agenzia delle Entrate, durante lo speciale Telefisco dedicato al superbonus 110%, hanno delineato il perimetro degli interventi agevolabili sulle singole unità immobiliari.
• I problemi relativi a queste unità immobiliari riguardano, in primo luogo, la definizione di accesso autonomo dall’esterno, in particolare per le molte unità immobiliari comprese in edifici plurifamiliari poste in cortili comuni ad altri edifici, oppure che affacciano su strade private o, che, pur avendo un accesso indipendente, questo si affaccia su vialetti condominiali comuni.
• Per risolvere il dubbio è intervenuto l’art. 51 del D.L. 104/2020 che ha inserito il nuovo comma 1-bis nell’articolo 119 del D.L. Rilancio, secondo il quale “per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
• L’altro grande problema riguarda l’indipendenza funzionale, richiesta dalla norma e definita sia dal D.M. Requisiti come “dotazione di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva”. Il problema riguarda soprattutto l’impianto dell’acqua e quello fognario e/o di scarico, che nei condomìni (ma anche nelle bifamiliari) sono quasi sempre comuni. Nel corso di Telefisco, il Mise ha chiarito che – affinché possa sussistere l’indipendenza – tutti gli impianti indicati dalle Entrate (cioè luce, gas, acqua e riscaldamento) devono essere autonomi, mentre l’impianto fognario può essere comune.