Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte d’appello di Potenza n.355/2021.
Il caso
La vicenda oggetto della decisione ha luogo in un condominio e trae origine
dall’affissione nella bacheca condominiale, visibile anche ad estranei al condominio, di una tabella contenente i dati relativi del bilancio consuntivo annuale. Tale tabella attestava la situazione di morosità di uno dei condomini, il cui nominativo veniva evidenziato in rosso assieme alla somma dallo stesso dovuta. Il gesto non piaceva però al condomino, il quale in tutta risposta citava in giudizio l’amministratore del condominio.
In primo grado il giudice accoglieva la domanda risarcitoria e condannava i convenuti a risarcire la somma di 6 mila euro in favore del condomino la cui riservatezza era stata violata. In particolare, per il Tribunale la fattispecie rientrava nell’ambito dell’articolo 15 del Codice della privacy, per il quale la responsabilità per violazione della riservatezza è una ipotesi peculiare di responsabilità extracontrattuale di tipo oggettivo, caratterizzata dalla inversione dell’onere della prova, onere che è posto a carico di chi gestisce il trattamento dei dati personali.
Dello stesso avviso si mostra sul punto anche la Corte d’Appello, la quale sorvola sulle questioni fattuali prospettate dalla difesa degli appellati, ritenendo di fatto la condotta sempre illecita. Per raggiungere
il suo scopo di comunicazione di morosità del condomino l’amministratore
avrebbe ben potuto «adottare altre misure, come comunicazioni personali o
affissioni in locali ad uso esclusivo del condominio». Responsabile del trattamento dei dati è l’amministratore quindi, secondo i giudici d’appello, tale responsabilità va circoscritta al solo amministratore e non anche ai membri del consiglio di amministrazione del condominio.
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