Secondo l’orientamento della Cassazione (da ultimo con la sentenza n. 8179/2021), la stipula dell’atto
di donazione del trust non può essere ritenuto un presupposto di imposizione. Al contrario, l’imposta di donazione si applica all’incremento patrimoniale che si verifica in capo ai soggetti designati quali
beneficiari del trust a seguito del trasferimento che il trustee disponga in loro favore.