La Commissione tributaria regionale di Firenze, con la sentenza 18.09.2018, n. 1593, ha affermato che non spettano le agevolazioni fiscali Ici per l’abitazione principale se l’immobile non è adibito a dimora abituale di tutti i componenti del nucleo famigliare. Pertanto, non è sufficiente per avere diritto alla esenzione il dato formale della residenza anagrafica nell’immobile.